IL GRATUITO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
(legge 134/2001 – T.U. 115/2002)
L’Avvocato Massimiliano Contucci è iscritto nelle liste dei difensori abilitati al patrocinio nei procedimenti penali e nelle cause civili in regime di PATROCINIO A SPESE DELLO STATO. L’interessato che ne abbia i requisiti previsti dalla legge, reddito annuo imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione (importo aggiornato con decreto 20 gennaio 2009), non è tenuto a retribuire il difensore.
Al fine di essere rappresentate in giudizio sia per agire che per difendersi, le persone non abbienti possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, usufruendo dell’istituto del Patrocinio a spese dello Stato. (artt. dal 74 al 141 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – D.P.R. 30/05/2002, n. 115).
Requisiti reddituali [2020]
Per poter accedere al Patrocinio a spese dello Stato il soggetto che lo richiede deve avere un reddito imponibile a fini Irpef risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi non superiore ad € 11.493,82. Questo dato non è fisso ma è rinnovato ogni due anni con Decreto ministeriale sulla base degli indici Istat.
Condizioni di reddito per la richiesta
Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. Nel solo ambito dei procedimenti penali, la regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell’art.92 del T.U., è elevato ad euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Patrocinio a spese dello Stato in materia civile.
Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso nell’ambito dei giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari già pendenti ed anche nelle controversie civili, amministrative, contabili o tributarie per le quali si intende agire in giudizio. L’ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione. La domanda di ammissione in ambito civile resso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:
- luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
- luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
- luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.
I moduli per le domande sono disponibili presso le stesse Segreterie del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
La domanda, sottoscritta dall’interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:
- la richiesta di ammissione al patrocinio;
- le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
- l’attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda (autocertificazione);
- l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio;
- se trattasi di causa già pendente;
- la data della prossima udienza;
- generalità e residenza della controparte;
- ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere;
- prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).
Il Consiglio dell’Ordine dopo il deposito della domanda
- Valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l’ammissibilità,
- entro 10 giorni emette uno dei seguenti provvedimenti:
• accoglimento della domanda
• non ammissibilità della domanda
• rigetto della domanda
- trasmette copia del provvedimento all’interessato, al giudice competente e all’Ufficio delle Entrate , per la verifica dei redditi dichiarati.
Se la domanda non viene accolta, l’interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto. In caso la decisione da parte del Consiglio dell’Ordine non pervenga entro termini ragionevoli, l’interessato può inviare una nota al Consiglio dell’Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio III.
Patrocinio a spese dello Stato in materia penale.
Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, anche in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. La regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è, in questo caso, contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell’art.92 del T.U., è elevato ad euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Può richiedere l’ammissione in ambito penale
- indagato, imputato, condannato, offeso dal reato, danneggiato che intendano costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda;
la parte offesa dal reato – danneggiato che intende esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.
L’ammissione può essere richiesta (e se concessa è valida) per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivante ed incidentali, comunque connesse, salvo nella fase dell’esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di Sorveglianza (in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio).
La domanda di ammissione in ambito penale si presenta presso l’Ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:
- alla cancelleria del G.I.P., se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;
- alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva;
- alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.
Lo studio legale dell’Avv. Massimiliano Contucci redige a cura dell’interessato la relativa istanza.
Il beneficio non è ammesso:
- nei procedimenti penali per evasione di imposte;
- se il richiedente è assistito da più di un difensore.
Ogni competenza legale per l’attività compiuta dall’Avvocato antecedentemente alla presentazione al giudice della suddetta istanza, fatta eccezione per il caso previsto dall’art. 109 del DPR 115/2002 (riserva di presentazione entro 20 giorni a decorrere dal primo atto in cui interviene il difensore) sarà esclusivamente a carico dell’interessato.