Video Sorveglianza e privacy: Telecamere in un condominio
Il Tribunale di Prato con la sentenza del 29 giugno 2023 si è pronunciato su caso avente ad oggetto l'installazione di una telecamera di sorveglianza posizionata da un condomino in modo tale da inquadrare l’intero pianerottolo, il vano scale e l’ascensore, nonché l’ingresso dell’abitazione della vicina. Nonostante le formali richieste della vicina e dell'amministratore di condominio gli interessati non rimuovevano la suddetta telecamera. Sulla vicenda statuisce il Tribunale toscano il quale rileva che non vi sia stata alcuna violazione della tutela della privacy in quanto l’installazione della telecamera è stata comunicata a tutto il Condominio, è stato affisso l’apposito cartello che ne segnala la presenza ed, inoltre, l’apparecchio non era rivolto appositamente verso l’abitazione della vicina
Il Tribunale osserva le riprese non integrano modalità per procurarsi indebitamente informazioni attinenti la vita privata altrui in particolare della denunciale"; che trattandosi di una videocamera privata installata da persone fisiche per fini esclusivamente personali, non necessita di alcuna autorizzazione condominiale per poter essere installata, (5) che, inoltre, come precisato dal Garante della Privacy al punto 6.1. del provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8.4.2010 citato da controparte, qualora siano installati sistemi di videosorveglianza da persone fisiche per fini esclusivamente personali di sicurezza, nel caso in cui i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi non trova applicazione la disciplina del Codice a Tutela della privacy, che in considerazione delle modeste dimensioni dei luoghi la telecamera è stata posizionata nell'unico punto in cui avrebbe potuto essere collocata per poter video sorvegliare utilmente l'arca antistante l'appartamento degli esponenti, riprendendo inevitabilmente anche le scale e la porta dell'ascensore, aree, queste ultime, che in ogni caso non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparto da sguardi indiscreti.
Pertanto, il Tribunale di Prato ha rigettato il ricorso della vicina dell'installatore della videocamera poiché il diritto alla sicurezza e dalla incolumità appare prevalente nella sua tutela rispetto al diritto alla riservatezza.