
MULTE, AUTOVELOX E TUTELA DELLA PRIVACY.
La privacy è un diritto fondamentale di ogni individuo ed in quanto tale necessità di specifica tutela e garanzia in ogni ambito dell’ordinamento giuridico. Deve essere operato pertanto un concreto bilanciamento della stessa anche con le norme del Codice della Strada. Soprattutto per quel che riguarda il sistema sanzionatorio attraverso l’utilizzo dei sistemi elettronici di rilevazione della velocità così da dare formale tutela al trattamento dei dati personali.
Il Codice della Privacy detta una disciplina derogatoria valida per le forze di Polizia limitatamente alla loro attività investigativa e di repressione dei reati; questo vuol dire che negli altri ambiti, compresa la contestazione degli illeciti amministrativi, resta applicabile la disciplina ordinaria in materia, a pena di inutilizzabilità dei dati raccolti.
Sono quindi previsti in capo agli organi di polizia precisi obblighi informativi, di correttezza e aggiornamento in relazione ai dati sensibili raccolti.
Qualora l’automobilista interessato riscontri una violazione o un’erronea applicazione della disciplina privacy potrà proporre reclamo al Garante per richiedere la rettifica o cancellazione dei dati sensibili.
Ma quali sono le regole generali che disciplinano le modalità di gestione dei fotogrammi?
Le fotografie scattate agli automobilisti alla guida sono soggette a una serie di prescrizioni imposte dalla legge per tutelare la privacy delle persone. Queste regole si sostanziano nel divieto di fotografare altre persone al di fuori del conducente (per cui, nello scatto, non possono essere ricompresi gli eventuali passeggeri trasportati nell’auto) e nel divieto di invio a casa della foto insieme alla multa indirizzata al responsabile.
Il costante utilizzo di telecamere di controllo delle eventuali infrazioni al codice della strada (ad esempio gli eccessi di velocità, l’ingresso in zone a traffico limitato, l’omessa copertura assicurativa, ecc.) pone serie problematiche di rispetto della privacy degli automobilisti. Di tanto, sia il legislatore, sia la giurisprudenza, sia il Garante della Privacy si sono spesso occupati, stabilendo ferree regole di condotta cui devono sottostare le autorità di pubblica sicurezza incaricate della raccolta, utilizzo e trattamento dei dati sensibili degli utenti della strada. Gli stessi strumenti elettronici da questi utilizzati devono essere predisposti in modo da non ledere la riservatezza dei conducenti. Sulla questione è intervenuta inoltre la direttiva del 14/08/2009 del Ministero dell’Interno che ha fissato le istruzioni per la polizia stradale onde garantire la privacy personale degli automobilisti. Queste regole si sintetizzano nei seguenti punti:
- la memorizzazione delle immagini dei conducenti deve avvenire solo in caso di infrazione stradale o per altre indagini giudiziarie e non per altre ragioni. Dunque, solo se il conducente ha commesso una violazione del codice può essere fotografato (ai fini della prova per la multa) e non solo per controllo o schedatura del traffico;
- le registrazioni relative al controllo del traffico devono essere conservate in forma anonima;
- nessuno, al di fuori della polizia o dello stesso interessato alla foto, può accedere a tale documentazione; quindi un familiare non ha possibilità di visualizzare le immagini scattate dagli strumenti elettronici di controllo;
- gli strumenti di controllo possono riprendere solo la persona del conducente, escludendo dall’obiettivo eventuali passeggeri, anche se seduti sul posto anteriore. Se queste sono presenti, però, vanno oscurate;
- le fotografie e le riprese devono essere trattate solo da agenti di polizia o da personale appositamente preposto;
- le immagini devono essere conservate solo per il periodo necessario alla definizione della multa e del relativo verbale. Dopodiché vanno cancellate immediatamente e non possono rimanere negli archivi;
- le immagini devono essere conservate in modo da impedire l’accesso alle medesime da parte di persone non autorizzate;
- le immagini relative all’infrazione non devono mai essere inviate a casa del responsabile della multa insieme al verbale; spetta a questi, qualora lo desidera, recarsi presso il comando della polizia e chiedere di visionare la foto onde controllare la regolarità dell’infrazione;
- la visione dei fotogrammi deve essere garantita al destinatario del verbale.
Qualora si tratti di una contestazione elevata in violazione delle norme sulla privacy, si tratterà di un atto illegittimo in quanto viziato da contrarietà a norme di legge ragion per cui avverso lo stesso sarà proponibile ricorso all’autorità giudiziaria competente per richiederne l’annullamento.
In particolare, qualora la documentazione fotografica rilevata dall’autovelox leda la privacy dell’interessato, la sanzione amministrativa comminata sarà annullabile in quanto i dati sensibili così raccolti sono inutilizzabili.
Sul punto bisogna però precisare che tale inutilizzabilità inficia la validità dell’atto solo in caso di acquisizione di immagini con contestazione differita in quanto in tal caso è la fotografia che costituisce fonte di prova indefettibile ed elemento essenziale dell’atto. Ovviamente la fotografia non viene allegata al verbale ma verrà conservata negli uffici dell’organo accertatore fino alla definizione del procedimento sanzionatorio. L’automobilista potrà accedere agli atti, verificando la legittimità del trattamento dei dati sensibili e ove riscontri violazioni, proporre ricorso avverso la sanzione comminata.
Nel caso di contestazione immediata invece, non è la fotografia ma il verbale ad essere dotato di fede privilegiata. Il fotogramma è una fonte di prova ma non elemento essenziale. Il controllo del rispetto della normativa sulla privacy dovrà riguardare non il fotogramma bensì la fase di verbalizzazione e raccolta dei dati da parte dell’operante. Un fotogramma scattato in violazione della privacy non renderà pertanto la sanzione nulla in quanto basata sul verbale redatto contestualmente, ma solo la prova inutilizzabile e il diritto dell’interessato alla cancellazione dello stesso (sul punto, Cass. Sent. 11293/2001).
Avv. Sara Morsilli